Descrizione
Nella documentazione conservata nell’Archivio storico comunale di Santarcangelo, poche sono le notizie riguardanti le Carceri sotto il Governo Pontificio, nel periodo compreso tra il 1815 e il 1859. Tuttavia sono presenti alcuni verbali che descrivono minuziosamente gli ambienti, il mobilio e i beni presenti all’interno del complesso.
Il più antico di questi verbali risale al 1856 e attesta la consegna delle forniture alla ditta “Bernardino Notari e Lelli”, per un periodo di nove anni. L’appalto comprendeva tre distinte parti: «fornitura propriamente tale» ossia «alimenti, effetti e medicinali»; «pulizia, risarcimenti e manutenzione dei locali»; infine i «trasporti in carri e vetture».
Nella parte introduttiva si riportano alcune informazioni generali sul fabbricato: «Il locale destinato ad uso di Carceri Governative nella Città di Santarcangelo trovasi nella Strada del Giardino al civico 274.
Il fabbricato ha nella Strada il suo lato di ponente e con quello di levante guarda l’esterno della Città e precisamente il giuoco del pallone: si compone di tre parti, quella di tramontana è a tre piani, a due piani la parte centrale, quella di ponente è pure a due piani, ma di questa solo il piano terreno appartiene alle Carceri, mentre il superiore è usato dal Comune in qualità di magazzeno».
La Strada o Via “del Giardino” era la precedente denominazione della attuale Via Pio Massani: il vecchio civico è ancora oggi visibile in una formella.
In linea generale, spettava ai fornitori «somministrare gli alimenti, vestiari, biancheria, calzatura, casermaggio pei detenuti e condannati sani ed infermi, medicinali, combustibili, oggetti d’infermeria, utensili diversi, infissi e mobili». Oltre a ciò, competevano a queste ditte anche tutti i miglioramenti, riparazioni e acquisti di ulteriori oggetti, la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, il trasporto dei detenuti, la manutenzione e incremento dei «ferri di sicurezza», nonché la «disinfettazione, trasporto ed umazione dei cadaveri».
Gli alimenti venivano distribuiti giornalmente «ai prevenuti, e condannati sani in segreta o larga, come pure agli infermi», secondo specifiche tabelle: una sola volta per i sani «nella mattina un’ora prima del mezzo giorno», due o anche tre volte per gli infermi. In casi particolari erano previste doppie razioni per i «detenuti impunitari», ovvero coloro che si erano garantiti l’impunità tramite delazione (oggi li chiameremmo “pentiti”). Se un detenuto arrivava in carcere prima della distribuzione del vitto, questo gli spettava; in caso contrario, gli veniva somministrato solo pane e vino e dei soldi «in compenso della minestra» (un bajocco se stava in una “larga”, quattro se in una “segreta”). Non era previsto invece per i trasferiti da altra prigione, avendo già ricevuto la razione alla partenza.
Il capitolato dava indicazioni abbastanza precise non solo sulle razioni degli alimenti (pane, vino, minestre, carne) ma anche sulla qualità degli stessi. I magazzini dovevano contenere viveri sufficienti per un mese. Alla cottura ed al trasporto dei cibi erano designati i «condannati di migliore condotta e al soldo della fornitura», essendo vietato alle persone libere di entrare negli stabilimenti. Norme speciali erano riservate ai malati cronici e alle donne in gravidanza...
Quando un detenuto si ammalava, alla ditta appaltatrice spettava la fornitura dei medicinali e dell’assistenza necessaria fino alla guarigione, senza poter pretendere dal medesimo un rimborso superiore ai venti bajocchi al giorno.
Per il vestiario, tanto per i condannati quanto per i prevenuti (ossia gli imputati o sospettati di reato), le disposizioni erano tassative: si dovevano fornire unicamente camicie, calze («di cui useranno per decenza le sole donne»), pantaloni (invernali di lana, estivi di canavaccio), giacchette, berretti, ghette, guarnelli, polacchine, zinali, cappotti, scarpe.
I letti erano pochi e destinati solo ai malati, così come le coperte di lana per l’inverno. Ai condannati sani invece veniva dato uno «strato semplice di lana, o altro tessuto largo fino a palmi quattro e lungo fino a palmi nove» e tanto il cuscino quanto il tessuto venivano forniti a loro spese. Ad ogni detenuto venivano dati una scodella, un “bocaletto” di latta ed un cucchiaio di legno.
Per il riscaldamento veniva distribuita della carbonella, mezza libbra a testa, mentre agli impiegati e agli inservienti in misura di «libbre sette ogni giorni quattro per individuo considerato che il fuoco per questi dev’essere perenne nelle 24 ore».
Fonte: Archivio storico comunale di Santarcangelo di Romagna, Biblioteca “Antonio Baldini”
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Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 14:32