Descrizione
Bando di selezione pubblica per affidamento in concessione di un compendio immobiliare destinato all’esercizio di somministrazione (bar), all’interno del parco ex campo sportivo del Comune di Santarcangelo di Romagna
QUADRO RIEPILOGATIVO
Periodo di concessione: 6 anni dal momento della firma del contratto, eventualmente rinnovabili per altri 6;
Canone locatorio: 2900 Euro/mese – E. 34.800 annui
Eventuale extra canone (solo nel caso venissero effettuati da parte del Comune i lavori di copertura del gazebo): E. 360,00;
Oneri aggiuntivi per il concessionario: gestione dei bagni con assegnazione dell’onere della manutenzione ordinaria.
Criterio di selezione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri di valutazione: offerta economica del canone (max 20 punti) - offerta tecnica (max 80 punti).
Sopralluogo obbligatorio che deve essere richiesto via mail a patrimonio@comune.santarcangelo.rn.it entro le ore 12 del 17/06/2019
Termine per le offerte: ore 12 del 24/06/2019;
Svolgimento della prima seduta pubblica: ore 9 del 27/06/2019
Tutte le informazioni possono essere richieste via mail a patrimonio@comune.santarcangelo.rn.it
Dott. Paolo Urbinati Tel. 0541/356242
Dott. Stefano Pellizzola Tel. 0541/356243
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allegato F - Aggiornamento misure finalizzate alla tutela della salute
Quesiti
- Un cittadino sanmarinese, titolare da diverso tempo di un bar a San Marino, in possesso di tutti i titoli necessari richiesti dalla normativa sanmarinese, può partecipare al bando?
- Quale documentazione serve per dimostrare il possesso dei requisiti attinenti alle attività di somministrazione, visto che il soggetto in questione svolge la sua attività all’estero?
Risposta 2)
In ordine alla domanda relativa alla possibilità di un soggetto abilitato alla gestione di una attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) nella Repubblica di San Marino, di partecipare alla procedura per l’assegnazione della concessione del compendio immobiliare sito nella ex Campo Fierato, destinato alla medesima attività, indetta dal Comune di Santarcangelo di Romagna, occorre evidenziare quanto segue:
- la procedura di selezione pubblica indetta attiene ad una concessione amministrativa e quindi ad una procedura diversa da quella stabilita per gli appalti pubblici; ciononostante i principi ispiratori che si possono riscontrare in questa ultima materia e le sentenze emanate dai giudici amministrativi in tema di partecipazione di società estere, alle gare italiane, sono indispensabili per rispondere alla domanda;
- In questo senso illuminante è la sentenza emanata dal TAR Lazio Sez. III n° 12103 del 03/12/2007, che giudica in ordine alla impugnazione di una aggiudicazione di una appalto pubblico a favore di una impresa Sanmarinese;
- Il Giudice adito sottolinea che fra Italia e San Marino è stata stipulata, il 31/03/1939, una Convenzione di amicizia e buon vicinato, cui è stata data esecuzione con L. 1320 del 06/06/1939. Tale norma sancisce che: “… I cittadini di ciascuno dei due stati saranno ammessi, nel territorio dell’altro, all’esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego, a parità di condizioni…”:
- Secondo il TAR, tale convenzione, ancora pienamente operante, “integra automaticamente il bando di gara”, nel senso di assicurare il principio di piena reciprocità nei rapporti fra i due Stati.
- Una volta ammessa, senza alcun dubbio la possibilità per l’impresa sanmarinese a partecipare alla gara pubblica italiana, il giudice amministrativo passa ad esaminare se i requisiti richiesti dal bando fossero posseduti dalla predetta impresa e fossero stati opportunamente documentati.
- Al termine della disanima il TAR Lazio giunge alla conclusione che “… è evidente che i titoli della società estera debbano essere documentati….con i necessari inevitabili adattamenti richiesti dall’appartenenza della società ad un ordinamento diverso da quello nazionale… “. In altri termini “… ad avviso del Collegio non vi è dubbio che i requisiti richiesti (per l’impresa sanmarinese n.d.r.) debbano essere almeno equipollenti a quelli dimostrati per le imprese italiane e comunitarie … “.
- La posizione del TAR Lazio è stata più volte confermata dal Giudice Amministrativo. Fra le altre giova ricordare la sentenza del Cons. Stato, n. 3538 del 10/7/2014, in cui il Supremo Collegio, affrontando l'annosa questione inerente la partecipazione ad una procedura di gara bandita in Italia da parte di imprese straniere, chiarisce molti dubbi in questione.
In particolare in tale sentenza si afferma che possono partecipare alle gare indette in Italia tutte le imprese straniere:
a) residenti in Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici;
b) ovvero residenti in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale, o da accordi siglati con l'UE o l'Italia consentono la partecipazione ad appalti pubblici in condizioni di reciprocità.
Il concetto di “reciprocità” postula il riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato di appartenenza dell'impresa straniera, di un trattamento giuridico analogo a quello di cui si chiede di poter beneficiare in Italia; in siffatti casi, l'idoneità a partecipare a una gara dovrà essere provata dall'operatore economico straniero attraverso la presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi di origine, ed idonea a dimostrare il possesso di quegli stessi requisiti richiesti a tal fine alle imprese italiane.
Concludendo si ritiene che, alla luce di quanto disposto dalla Convenzione fra Italia e San Marino del 31/03/1939, e dei principi ermeneutici enucleati nella citata sentenza del TAR Lazio Sez. III n° 12103 del 03/12/2007, nonché di analoghi arresti giurisprudenziali:
- l’imprenditore sanmarinese possa partecipare alla selezione pubblica indetta da questo Comune per l’assegnazione in concessione del compendio immobiliare sito nell’ex Campo Fierato e destinato a somministrazione di alimenti e bevande;
- In tal senso il possesso in capo al concorrente dei requisiti previsti dalla normativa sanmarinese per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, saranno ritenuti equipollenti a quelli richiesti per la medesima attività dalla norme nazionali e regionali, restando ferma la necessità di dichiarare il possesso dei rimanenti requisiti.
Domanda 3)
E’ possibile partecipare alla selezione avvalendosi dei requisiti di accesso alle attività commerciali posseduti da una terza persona (preposto)?
Risposta 3)
I requisiti di carattere morale (art. 71, c. 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010) debbono essere posseduti sia dal titolare che dall’eventuale preposto; mentre i requisiti professionali possono essere posseduti dal titolare o preposto (art. 71, c. 6/bis del D. Lgs. 59/2010).
Pertanto qualora il soggetto concorrente non avesse i requisiti professionali richiesti dal bando e dalle norme sopra richiamate, potrà avvalersi di quelli posseduti da un preposto, così come ammesso dalla legge..
In tal caso è opportuno integrare l’ allegato C del bando (“Istanza di partecipazione all’asta – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione”), con la seguente dicitura, da apporre, anche a mano,dopo la firma dell’offerente:
Io sottoscritto __________________________, nato a ________________ il ___________ ,
a ______________ e residente a ___________________________, Via/Piazza ______________, codice fiscale ______________________, in qualità di preposto, accetto e sottoscrivo quanto attestato nella presente dichiarazione ai punti 1, 2, 3 4, 5, 6 e 7.
___________, lì __________
Firma _____________________________
Allegare copia di un documento di identità del soggetto preposto
Domanda 4)
E’ possibile avere le tavole allegate al bando sotto le lettere A1 e A2 in formato DWG?
Risposta 4)
Domanda 5)
Buongiorno, pongo alcuni quesiti connessi:
- è possibile presentare domanda per conto di società / ditta individuale da costituire, eventualmente però indicando già tutti i dati e nominativi di futura costituzione?
- Se sì, come?
- Se sì, questo influisce sulla valutazione?
- Se sì, come va presentata la richiesta di sopralluogo?
- È possibile presentare eventualmente anche attraverso una rete di impresa o joint venture? Se sì, è sempre necessario costituire l’ente prima della presentazione?
1) Non è possibile la partecipazione alla selezione da parte di una ditta/società non ancora costituita, in quanto la partecipazione è consentita unicamente a soggetti giuridici già esistenti nell’ordinamento (persona fisica/ditta individuale, ditta/società).
D’altra parte, in caso opposto, sarebbe impossibile valutare i requisiti di ammissione ed attribuire i punteggi valutativi, essendo incerto il soggetto a cui attribuire entrambe gli elementi, o si verrebbe a concretare una situazione assimilabile all “offerta per terzo da nominare”, fattispecie espressamente vietata dal bando di che trattasi.
2) allo stesso modo la joint venture è un contratto fra imprese che non costituisce un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che lo hanno stipulato e quindi non crea un soggetto giuridico autonomo, per cui vale quanto detto al punto precedente.
3) Viceversa la rete di imprese può essere considerata soggetto giuridico autonomo solo nel caso in cui la stessa sia dotata di un fondo patrimoniale e abbia iscritto il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.Acquisendo soggettività giuridica la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese partecipanti, capace quindi di porre in essere autonomamente rapporti giuridici che acquisiscono rilevanza anche da un punto di vista fiscale (la rete – soggetto sarà pertanto obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dovrà dotarsi di partita iva nel caso in cui eserciti attività commerciale e sarà soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette).….Il sopralluogo potrà essere effettuato alternativamente:
- dal titolare o dal legale rappresentante della Società concorrente munito di regolare documento d’identificazione
- da un soggetto appartenente alla struttura del soggetto concorrente all’uopo delegato,
- da un soggetto terzo munito di specifica procura notarile per l’effettuazione del sopralluogo….
Ne consegue che, qualora non fosse ancora stata costituita una entità giuridica autonoma e si volesse in ogni caso effettuare il sopralluogo, l’unica possibilità percorribile fra le tre riportate nel riquadro, potrebbe essere eventualmente la delega ad un terzo, munito di apposita procura notarile, il quale dovrebbe agire in nome e per conto di un soggetto delegante, che assumerà nella futura società/impresa un ruolo cui è connessa la capacità di impegnare la società medesima.
Si ricorda infine che le domande di effettuazione del sopralluogo possono essere avanzate sino alle ore 12 del giorno 17/06/2019, indirizzando alla seguente mail patrimonio@comune.santarcangelo.rn.it
Domanda 6)
In merito al nominativo da indicare per la partecipazione al bando avrei bisogno di sapere se, visto che il nostro committente ha più società e una in particolare che sta aprendo adesso con cui vorrebbe partecipare al bando,nella relazione tecnica avente ad oggetto l'esperienza si deve indicare l'esperienza della società con cui si partecipa o l'esperienza del gruppo in quanto i rappresentanti hanno diverse attività? La risposta è fondamentale per capire con quale Società partecipare eventualmente al bando.
Risposta 6)
In merito alla domanda formulata, si specifica che la partecipazione alla selezione è riservata solo a singoli soggetti giuridici già costituiti al momento della presentazione della offerta, aventi una propria personalità giuridica autonoma.
Quindi una persona fisica, una impresa individuale o una società.
Tali soggetti, aventi una personalità giuridica autonoma, dovranno innanzi tutto possedere i requisiti descritti all’art. 7 del bando per potere essere ammessi alla gara e verranno valutati sulla base dei criteri di valutazione elencati all’art. 12 del citato bando (fra cui appunto l’esperienza).
Quindi, tornando al cuore della vostra domanda, verranno verificati i requisiti di ammissione e assegnati i punteggi riservati ai vari criteri di valutazione, rapportati al singolo soggetto giuridico partecipante e non al gruppo di società riconducibili ad un medesimo proprietario, a meno che il gruppo medesimo sia a sua volta un soggetto giuridico riconosciuto dall’ordinamento.
Ad esempio si potrebbe accettare l’offerta di un consorzio di imprese, regolarmente iscritto alla Camera di commercio, perché tale consorzio ha una propria personalità giuridica autonoma, oppure quella presentata da una rete di imprese, a patto che la stessa rete sia dotata di un fondo patrimoniale e abbia iscritto il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.
In tali casi i requisiti e gli elementi di valutazione saranno quelli riconducibili al Consorzio e/o alla Rete di Imprese.
Domanda 8)
… sono molto interessato a partecipare al bando per l’affidamento in concessione del bar sito nel parco Campo della Fiera presso il Comune di Santarcangelo di Romagna.
Avrei necessità di ricevere ulteriori chiarimenti a riguardo ed in particolare maggiori informazioni circa i requisiti di cui essere in possesso alla data di presentazione della domanda.
Attualmente sto aspettando di conoscere la data dell’esame di Stato che devo sostenere per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Considerata l’imminente data di chiusura del bando, con la presente sono a richiedere se è possibile, previo invio di opportuna certificazione comprovante la mia iscrizione al corso di formazione professionale, partecipare al bando…
Risposta 8)
Come più volte esplicitato nella risposte alla domande presentate dai soggetti interessati alla partecipazione al bando (pubblicate sul sito comunale al seguente link http://www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/info-utili/bando-per-laffidamento-in-concessione-del-bar-sito-nel-parco-campo-della-fiera
, al momento della presentazione della offerta il concorrente deve essere già in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed elencati all’art. 7.1, lett. d) del bando.
Tali requisiti devono essere attestati specificatamente dal concorrente.
Peraltro come già chiarito nella risposta alla domanda n° 3, che potrà rinvenire nel surrichiamato link, proprio per facilitare la partecipazione alla gara e come previsto dalla legge (art. 71, c. 6/bis del D. Lgs. 59/2010), qualora il soggetto concorrente non avesse i requisiti professionali richiesti dal bando e dalle norme sopra richiamate, potrà avvalersi di quelli posseduti da un preposto.
Quindi, rispondendo in dettaglio alle sue domande, si ricorda che:
- non potrà essere ammessa la partecipazione di coloro che non avessero già conseguito i requisiti di ammissione, non essendo possibile considerare tali, la mera iscrizione al corso di formazione professionale;
- qualora il concorrente non fosse in possesso dei requisiti professionali, potrà comunque avvalersi di quelli un preposto allo scopo individuato.
Apposito documento attestante l’impegno del fideiussore a rilasciare, al fine della sottoscrizione del contratto a favore del comune di Santarcangelo di Romagna, apposita garanzia fideiussoria bancaria.
Da chi viene rilasciato il documento di cui sopra ?
- la prima attiene ad un deposito cauzionale di 4.176,00 Euro, necessario per poter partecipare alla gara e posto a tutela della serietà della offerta (vedasi art. 13.1 del bando);
- la seconda riguarda invece la costituzione di una garanzia fideiussoria pari a due anni del canone offerto, a tutela di un eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali v(art. 11, lett. E del bando) .
Specificazioni
2) Modalità di versamento del deposito cauzionale.
All’art. 13.1. del bando è specificato che il deposito cauzionale pari ad E. 4.176,00, deve essere presentato:
- mediante presentazione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale, attestante il versamento in contanti;
- mediante presentazione di apposita garanzia fideiussoria.
A tale proposito si ritiene equivalente alla facoltà indicata alla lettera A), anche il bonifico bancario. In tal caso all’interno della busta A, dovrà essere inserito l’attestazione di avvenuto bonifico, recante gli estremi di versamento.
Dopo l’individuazione formale del concorrente vincitore, l’Amministrazione provvederà alla restituzione delle somme depositate a titolo di deposito cauzionale. I partecipanti non aggiudicatari che abbiano optato per il pagamento in contanti presso il Tesoriere, dovranno comunicare all’Ufficio Patrimonio il conto corrente bancario, ove desiderano che tali somme vengano restituite.
2) Estremi del Tesoriere - rettifica
Il Tesoriere Comunale è RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C.
L’IBAN corretto è:
Paese |
Check |
CIN |
ABI |
CAB |
Numero conto |
IT |
65 |
E |
08995 |
68020 |
022000022206 |
3) Modalità di assegnazione del punteggio relativo alla offerta economica.
All’art. 12 si specifica la formula con cui verranno assegnati i 20 punti relativi alla offerta economica e precisamente:
Punteggio = Pm x P/Pmp dove: Pm (20 punti) è il punteggio massimo attribuibile; P è l’offerta presa in considerazione; Pmp è l’offerta economicamente più alta; (percentuale di rialzo del canone più alta)
In realtà, come risulta dal modello di offerta, (allegato E), l’offerta non deve indicare la percentuale di rialzo, ma il risultato numerico (in cifre e in lettere) derivante dalla applicazione della stessa percentuale. Su tale risultato numerico verrà applicata la formula sopraccitata.
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Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 14:22