Accordi territoriali per i contratti di affitto a canone agevolato

Si tratta di accordi territoriali per la stipula dei contratti di affitto a canone agevolato sul territorio di Santarcangelo

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La legge sulle locazioni (L. 431 del 9/12/1998) individua quattro possibilità contrattuali:

  • la prima, completamente libera, prevede come unico vincolo una durata contrattuale di quattro anni, rinnovabile per un uguale periodo;
  • la seconda, ad affitto concordato, prevede una durata contrattuale di tre anni, ulteriormente prorogata di due anni se al termine del triennio non si procede ad accordo sul rinnovo. Il valore del canone ed altre condizioni contrattuali sono stabilite tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della Proprietà e degli Inquilini di concerto con le Istituzioni interessate (Ministero dei Lavori Pubblici e Comuni);
  • la terza è quella del contratto di affitto transitorio, con una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi, e che nei capoluoghi di provincia sia per i modelli contrattuali che per la determinazione dei canoni segue quanto stabilito negli accordi territoriali;
  • la quarta è quella dei contratti per gli studenti, che sono regolati da appositi accordi territoriali in tutte le città sede di università.

La legge si applica a tutte le locazioni abitative, indipendentemente dall'anno di costruzione dell'immobile e dall'ubicazione dello stesso in qualsiasi parte del territorio nazionale, fatta esclusione per i contratti che abbiano come oggetto immobili vincolati per il loro interesse storico e artistico, così come previsto dalla Legge 1 giugno 1939 n. 1089, le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1), le ville (categoria catastale A8), i castelli ed i palazzi eminenti (categoria catastale A9).

E' presente però un'eccezione: anche per questi immobili è applicabile la normativa per il canale contrattato, qualora le parti lo decidano.

La legge non si applica inoltre agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica costruiti o acquisiti con tale finalità dagli Istituti Autonomi Case Popolari, dagli Enti locali e da altre Pubbliche Amministrazioni.
Sono poi sottratti a tale disciplina anche gli alloggi affittati esclusivamente per finalità turistiche, intendendosi per tali le locazioni stagionali di breve periodo, le quali anche ai fini dell'imposta di registro quando la durata contrattuale è inferiore ad un mese, non hanno obblighi.

Cosa fare
Le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini hanno sottoscritto in data 20 febbraio 2019 un nuovo accordo territoriale per il Comune di Santarcangelo, in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16.1.2017, con validità dal 20 marzo 2019, che permette di stipulare contratti di locazione a canone concordato e ciò nonostante il fatto che, ad oggi, il Comune di Santarcangelo non rientri fra quelli ad alta densità abitativa.

Per i contratti di locazione registrati fino al 19 marzo 2019 si applicano ancora le disposizioni del precedente accordo territoriale.

Nota bene: Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16.1.2017 (pubblicato in G.U. del 15.3.2017, n. 62) e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6.2.2018 specificano che i contratti stipulati in base al nuovo accordo territoriale devono essere redatti tramite una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali stessi, oppure occorre richiedere un'attestazione di conformità dell'accordo a una delle associazioni firmatarie, a pena di nullità dei benefici fiscali.

Aree omogenee del territorio comunale
Il nuovo accordo territoriale suddivide il territorio del Comune di Santarcangelo in tre aree omogenee (nel precedente erano soltanto due), per ognuna delle quali sono definiti appositi valori di riferimento. Nella zona 1 (Capoluogo) è prevista un'ulteriore sottozona relativa al Centro storico.

Visualizza la mappa interattiva del territorio

 

Agevolazione normative
La Legge di Stabilità 2016 prevede una riduzione del 25% sull'IMU per gli immobili locati a canone concordato (vedi anche scheda IUC: IMU/TASI – CASI PARTICOLARI)

Le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini

  • SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), via caduti di Marzabotto 30 - tel. 0541/774906
  • UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), piazza Mazzini 28 - tel. 0541/780606 - www.uppi.it - uppi.rimini@libero.it
  • S.I.C.E.T. (CISL) Sindacato Italiano Casa e Territorio/inquilini), via Caduti di Marzabotto 30 - tel. 0541/799800 - www.sicet.it - sicet.rimini@cisl.it
  • UNIAT (UIL) Consulenza inquilini, affittuari - via Flaminia Conca 2/a - tel. 0541/780107
  • A.S.P.P.I (Ass. sindacale Piccoli Proproetari immobiliari), via Clementini 2/a - tel. 0541/55383 - www.asppi.it - asppirn@libero.it
  • CONFEDILIZIA - Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Rimini, Corso d' Augusto 115 - tel. e fax 0541/21773 - ape.rimini@libero.it
  • UNIONCASA - sede provinciale di Rimini - via Flaminia 80 - tel. 0541/390534 - unioncasarimini@libero.it
  • FEDERPROPRIETA' - sede provinciale di Rimini - via Napoleone Masi, 9
  • CONFABITARE - sede provinciale di Rimini - via Covignano, 26
  • CONFAPPI - sede provinciale di Rimini - corso d'Augusto, 118 - tel. 0541/1523958 - confappirimini@gmail.com

Riferimenti normativi:

  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16.1.2017 (pubblicato in G.U. del 15.3.2017, n. 62)
  • Contratti a canone concordato (art. 2 comma 3 della legge 431/98)
  • Legge sulle locazioni n. 431 del 9/12/1998
  • Decreto Ministeriale n. 431 del 30/12/2002
  • Legge di Stabilità 2016
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Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2024, 12:36

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