Materie del servizio
A chi è rivolto
Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti. Non possono presentare la richiesta i cittadini già residenti a Santarcangelo. La richiesta può essere presentata dal diretto interessato o un terzo opportunamente delegato (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Descrizione
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea prevede la dimora nel Comune da almeno 4 mesi senza tuttavia aver stabilito la propria dimora abituale, requisito necessario per il trasferimento della residenza. Può essere utile nel caso di prolungata assenza dal Comune di residenza, evitando di incorrere in una cancellazione.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non prevede il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza. È possibile richiedere un’attestazione di iscrizione nello schedario, situazione che può essere anche autocertificata dall’interessato nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni o privati.
Trascorso un anno dalla dimora sul territorio comunale, l’ufficio anagrafe procederà a una verifica, valutando se vi siano le condizioni per l'iscrizione anagrafica (trasferimento di residenza), o se sia possibile cancellare il cittadino in quanto non più dimorante. In casi eccezionali, documentando il prorogarsi della situazione di temporaneità, l’iscrizione nello schedario può essere mantenuta.
L’iscrizione e la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea sono comunicate al Comune di residenza.
Come fare
E' necessario compilare apposita domanda.
Cosa serve
Occorre presentare domanda di iscrizione su apposita modulistica.
Modulistica:
Cosa si ottiene
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Tempi e scadenze
A seguito della dichiarazione, l’ufficio effettua gli accertamenti sull’effettiva dimora sul territorio comunale e sul fatto che questa sia da considerarsi temporanea. Entro 30 giorni dalla dichiarazione resa, l’iscrizione viene effettuata e la domanda si considera accolta (silenzio-assenso). In caso di accertamento negativo, il richiedente riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, che sospende i termini del procedimento e gli consentirà di presentare eventuali controdeduzioni.
L'iscrizione nello schedario può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all'iscrizione. Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione.
Costi
Nessuno.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi:
- Art.8 L. n.1228/1954
- Art.32 D.P.R. n.223/1989
Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2026, 10:58