Attività edilizia soggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Servizio attivo

Sono attuati liberamente interventi di cui all’art 7 c. 1 della L.R. 15/2013 e soggetti a CILA gli interventi di cui all’art 7 c. 5 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A chi è titolare di un diritto reale sul bene (area o fabbricato) oggetto dell'intervento o di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (ad esempio rapporto di locazione o di conduzione). Le persone fisiche o giuridiche aventi titolarità dovranno conferire ad un progettista abilitato la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica della pratica edilizia.

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Descrizione

A seguito delle modifiche apportate alla LR 15/2013 dalla LR 12/2017, sono sottoposti a CILA tutte le opere non riconducibili agli elenchi degli interventi sottoposti a PdC (art.17), a SCIA (art.13) e liberi (art.7, comma 1).

Interventi sottoposti a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA art.7 c.5):

  1. le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;
  2. le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
  3. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
  4. le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
  5. le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
  6. le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
  7. gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
  8. il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
  9. i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
  10. le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  11. ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17. 

Validità
I lavori oggetto di CILA devono concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio.
Per gli interventi sottoposti a CILA non è richiesta la presentazione di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità che può tuttavia essere richiesta facoltativamente.

Sanzioni
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione amministrativa di € 1.000,00 o di € 516,00 qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 333,00, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (art. 6 comma 7 del DPR 380/01 modificato dall'17, comma 1, lett. c) della legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” in vigore dal 12/11/2014).

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Come fare

Per interventi su edifici residenziali la CILA deve essere depositata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal proprietario e/o da chi ha titolo utilizzando la modulistica unificata approvata dalla Regione ER; inviando la domanda all’indirizzo pec del Comune (Scrivi a pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it).
Per interventi su fabbricati di tipo produttivo artigianale e/o commerciale la CILA deve essere presentata con le stesse modalità allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) inviando la domanda all’indirizzo pec dell’Unione (Scrivi a suap.valmarecchia@legalmail.it).

È facoltà dell’interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 gg lavorativi di cui al c.7 dell’art. 7 LR 15/2013 previsti per la completezza documentale, oppure attendere gli ulteriori 30 gg. previsti per il controllo di merito della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.
Se la CILA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta unitamente alla CILA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convocata la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 della Legge 241/90. In questo caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva dalla conferenza dei servizi.

Il deposito della CILA avviene allegando la documentazione firmata digitalmente.

Modulistica
Scarica la modulistica regionale unificata

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Cosa serve

I documenti (allegati obbligatori e sotto condizione) che devono accompagnare la domanda di CILA, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata.

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Cosa si ottiene

Efficacia della CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata.

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Tempi e scadenze

Secondo le normative vigenti.

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Accedi al servizio

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Costi

> Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (Vai al portale dei pagamenti PagoPA). Successivamente potrai pagare direttamente on line oppure stampare l'avviso di pagamento generato e pagare presso uno dei PSP.

Pagamento spontaneo PagoPA 

In caso di CILA trasmessa al SUAP vanno inoltre versati i diritti per 60 euro con le seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Unione di Comuni banca RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. (codice Iban: IT 41 L 0899568100012000028115);
  • sul conto corrente postale n. 97366561 intestato a "Unione Comuni Valmarecchia - Servizio Tesoreria"

> Oneri di urbanizzazione e dotazioni qualora dovute

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
  • Legge Regionale 15/2013 e smi
  • Glossario Unico delle opere edilizie Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 02-marzo-2018

Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 10:18

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