Permesso di costruire

Servizio attivo

Le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia aventi una certa complessità ed incisività, sono soggette a Permesso di Costruire

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A chi è titolare di un diritto reale sul bene (area o fabbricato) oggetto dell'intervento o di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (ad esempio rapporto di locazione o di conduzione). Le persone fisiche o giuridiche aventi titolarità dovranno conferire ad un progettista abilitato la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica della pratica edilizia.

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Descrizione

Le attività edilizie che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale aventi una certa complessità e incisività, sono obbligatoriamente soggette a Permesso di Costruire (PdC).

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/2013 e smi, sono sottoposti a PdC:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono soggette alla richiesta di un nuovo titolo edilizio tutte le varianti a Permessi di Costruire già rilasciati che si qualificano come varianti essenziali al titolo abilitativo originario ai sensi dell’art. 14bis della L.R. 23/2004 e smi.

Permesso di Costruire in deroga
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2013 e smi, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, così come disposto dall’art. 20 della L.R. 15/2013 e smi.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza nei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

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Come fare

La domanda di PdC e le eventuali integrazioni successive indirizzate allo Sportello Unico per l’Edilizia devono essere presentate tramite PEC al seguente indirizzo:
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 

La domanda di PdC e le eventuali integrazioni successive indirizzate allo Sportello Unico Attività Produttive devono essere presentate tramite PEC al seguente indirizzo:
suap.valmarecchia@legalmail.it

La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, deve essere presentata utilizzando la modulistica unificata della Regione Emilia Romagna corredata, a pena di improcedibilità, dalla documentazione essenziale prevista dalla normativa vigente, tra cui gli elaborati progettuali redatti e asseverati da tecnico abilitato.

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Cosa serve

I documenti (allegati obbligatori e sotto condizione) che devono accompagnare la domanda di PdC, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata.

La modulistica regionale unificata è pubblicata sul portale della Regione Emilia Romagna al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale

Modulistica aggiuntiva:

Per lavori abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro, è necessario presentare la comunicazione antimafia relativa alle imprese esecutrici.

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Cosa si ottiene

Il rilascio del permesso per l’esecuzione dell’intervento edilizio richiesto.

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Tempi e scadenze

Il procedimento che regola il rilascio del Permesso di costruire è normato dall’art. 18 della L.R. 15/2013 e smi.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di PdC il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria della pratica. Il termine di 60 giorni può essere raddoppiato in caso di progetti particolarmente complessi secondo la valutazione del Responsabile del Procedimento.

Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Il provvedimento finale di rilascio del permesso di costruire è adottato dal dirigente e comunicato all'interessato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proposta del Responsabile del Procedimento.

Se per il rilascio del PdC è necessaria l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, viene convocata la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e smi. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di sevizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.
Le caratteristiche di efficacia del Permesso di costruire sono normate dall’art. 19 della L.R. 15/2013 e smi.
Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di fine dei lavori.
A seguito del rilascio del Permesso di costruire, è obbligatorio presentare allo Sportello Unico la Comunicazione di Inizio Lavori, con la data dell’effettivo inizio dei lavori, l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa affidataria. 
Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, con le modalità e alle condizioni fissate dall’art. 19 comma 3 della L.R. 15/2013 e smi.
Gli interventi abilitati con PdC, ad eccezione degli interventi di urbanizzazione primaria, sono sottoposti alla presentazione della Segnalazione certificata di Conformità edilizia ed agibilità (SCEA) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e smi.

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Accedi al servizio

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Costi

La presentazione della domanda prevede:

  • due marche da bollo da 16 euro (una per la domanda, una per il rilascio del titolo);
  • il pagamento dei Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza (vedi allegato Tariffe comunali) tramite Pago PA, collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (https://santarcangelo.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei), compilare i "Dati anagrafici del versante" (cioè i dati di chi deve pagare) e successivamente:
  1. cliccare su "Paga ora" per pagare direttamente on line
  2. oppure cliccare su "Stampa e paga" per pagare presso uno dei PSP, dopo avere generato l'Avviso di pagamento
  • contributo di costruzione di cui al Titolo III della L.R. 15/2013 e smi qualora dovuto, da versare al momento del ritiro del PdC

In caso di Permesso di Costruire depositato al Suap vanno inoltre versati diritti pari a 60 euro con le seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Unione di Comuni banca RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. (codice Iban: IT 41 L 0899568100012000028115)
  • sul conto corrente postale n. 97366561 intestato a "Unione Comuni Valmarecchia - Servizio Tesoreria"
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 380/2001 e smi
  • Legge Regionale n.15/2013 e smi
  • Legge Regionale n.23/2004 e smi

Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 09:01

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