Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Servizio attivo

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è l’istanza necessaria per dare inizio alle opere ed interventi sul patrimonio edilizio esistente

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A chi è titolare di un diritto reale sul bene (area o fabbricato) oggetto dell'intervento o di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (ad esempio rapporto di locazione o di conduzione). Le persone fisiche o giuridiche aventi titolarità dovranno conferire ad un progettista abilitato la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica della pratica edilizia.

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Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un titolo abilitativo per la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, non riconducibili all’attività edilizia libera e a permesso di costruire.

Gli interventi obbligatoriamente subordinati a SCIA ai sensi dell’art. 13 della L.R. 15/2013 e smi sono:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a);
  2. gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all’art. 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell’edificio oggetto d’intervento;
  3. gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a);
  4. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
  5. il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comportano aumento del carico urbanistico;
    • e bis) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  6. l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  7. le varianti in corso d’opera di cui all’art. 22;
  8. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
  9. m) possono inoltre essere facoltativamente sottoposti a SCIA, in alternativa al PdC, gli interventi di nuova costruzione che gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano con precise disposizioni sui contenuti plano volumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
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Come fare

La SCIA deve essere depositata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal proprietario o da chi ha titolo, utilizzando la modulistica unificata approvata della Regione Emilia Romagna. Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della LR 15/2013 e smi.
È facoltà dell’interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 gg lavorativi di cui al c. 4 previsti per la verifica della completezza documentale oppure attendere gli ulteriori 30 gg lavorativi previsti dal c.5 per il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.
Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta unitamente alla SCIA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/90. In questo caso l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della conferenza dei servizi. Il deposito della SCIA avviene allegando la documentazione cartacea ed il CD-R o DVD-R contenente tutta la documentazione firmata digitalmente.
Contestualmente al deposito della SCIA occorre trasmettere il modello Istat per il rilevamento statistico dell’attività edilizia per i nuovi fabbricati o per gli ampliamenti di volumi di fabbricati esistenti.

Validità
I lavori oggetto di SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, con le modalità e alle condizioni fissate dall’art. 16 comma 2 della L.R. 15/2013 e smi.
In caso di SCIA con inizio lavori differito, l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all’art. 14, commi 4, 5, 6 6bis, 7 e 8, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.
Gli interventi abilitati con SCIA sono sottoposti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e smi.

Adempimenti antimafia
Per quanto riguarda gli obblighi in materia di documentazione antimafia si rimanda alla scheda dei procedimenti “Adempimenti Antimafia per i titoli edilizi, atti di accordo e convenzioni urbanistiche”.

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Cosa si ottiene

Efficacia della SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività

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Tempi e scadenze

Secondo le normative vigenti.

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Costi

> Tariffe comunali

> Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza. Occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (Vai al portale dei pagamenti PagoPA). Successivamente potrai pagare direttamente on line oppure stampare l'avviso di pagamento generato e pagare presso uno dei PSP.

Pagamento spontaneo PagoPA

> Contributo di costruzione di cui al Titolo III della L.R. 15/2013 e smi qualora dovuto, nella seguente modalità: presso la Tesoreria comunale Banca Intesa Sanpaolo spa (codice Iban: IT 57 O 03069 13298 100000300141)

SCIA depositata al Suap
In caso di SCIA depositata al SUAP vanno inoltre versati i diritti per 60 euro con le seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Unione di Comuni banca RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. (codice Iban: IT 41 L 0899568100012000028115)
  • sul conto corrente postale n. 97366561 intestato a "Unione Comuni Valmarecchia - Servizio Tesoreria"
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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Telefono : 0541/356321
Telefono : 0541/356278
Telefono : 0541/356352
Telefono : 0541/356320
Telefono : 0541/356342
Telefono : 0541/356254
Telefono : 0541/356298
Telefono : 0541/356322
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

  • Scheda Istat
  • Contributo di costruzione

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 380/2001 e smi
  • Legge Regionale 15/2013 e smi
  • Legge Regionale 23/2004 e smi

Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 09:50

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