Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
Descrizione
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
La dichiarazione può essere fatta da uno dei genitori (se sono sposati), dal/i genitore/i che riconosce/riconoscono il figlio (se non sono sposati), da un procuratore speciale, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto.
Come fare
Per registrare la dichiarazione di nascita occorre rivolgersi:
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Cosa serve
Sono necessari i seguenti documenti:
- documento di identità
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica al momento del parto.
La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.
Cosa si ottiene
La registrazione dell'atto di nascita
Tempi e scadenze
La dichiarazione di nascita deve essere fatta:
entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell'ospedale e/o casa di cura (il quale poi provvederà ad inviare il documento al Comune di residenza della madre);
oppure
entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre oppure in quello di nascita del bambino.
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno. Se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre.
Casi particolari
Attribuzione del cognome
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
D.P.R. 3/11/2000 n. 396 articoli 28 - 49
Titolo VII del Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2024, 12:42