Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone maggiorenni che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.
Descrizione
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".
L’articolo 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Il disponente può altresì indicare una persona di sua fiducia, denominata appunto “fiduciario” - maggiorenne e capace di intendere e di volere - che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario, autorizzato il trattamento dei propri dati (istanza di consegna della DAT), accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.
Come fare
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
Cosa serve
Il decreto del 10/12/2019 pubblicato nella G.U. n.13 del 17/01/2020, stabilisce la modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Il cittadino che vuole depositare la propria Dat deve:
- le DAT consegnate all'Ufficio dello Stato civile saranno trasmesse, previo consenso del disponente (all.2), alla Banca Dati Nazionale rendendole in tal modo consultabili dal medico che sarà chiamato ad attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari;
- le DAT dovranno essere consegnate, personalmente dal disponente, presso l'Ufficio dello Stato civile; del fiduciario che avrà sottoscritto la DAT per accettazione, si consegnerà copia di documento di identità e, appunto, l'autorizzazione al trattamento dei dati (modello allegato 1).
L’ufficile di Stato civile provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Dat in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della Dat.
Si precisa che l'ufficio ricevente:
- non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.
Modulistica per la consegna:
- Consenso_disponente_DAT
- Informativa_fiduciario_DAT
- Modello allegato 1_DAT (istanza di consegna)
Il Comune non dispone invece di moduli per la dichiarazione, che possono evventualmente reperiti in internet.
Cosa si ottiene
La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT
Tempi e scadenze
Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
- Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento"
- Modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento - D.a.t. (l. 219/2017) – Approvato con Delibera consiliare n. 29/2018
Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2024, 12:54