Materie del servizio
A chi è rivolto
Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprobabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000
Descrizione
Consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale.
Cosa non si può autenticare
NON si possono autenticare dichiarazioni che hanno la natura di atti negoziali o, comunque, manifestazioni di volontà in grado di avere effetti giuridici.
NON si possono autenticare procure di nessun tipo, mandati ad agire, atti di impegno.
NON si possono autenticare documenti in lingua straniera, in quanto il pubblico ufficiale può intervenire esclusivamente su atti in lingua italiana.
Come fare
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni Pubbliche e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata, bensì apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità.
E' comunque necessario autenticare la firma per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è estesa anche ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, infatti, accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso è necessario autenticare la firma del dichiarante.
Cosa serve
Il cittadino deve presentarsi personalmente allo Sportello al Cittadino previo appuntamento telefonico (tel. 0541/356.356) con la dichiarazione debitamente compilata, munito di un valido documento di identità o riconoscimento. La dichiarazione dovrà però essere firmata davanti al funzionario incaricato dal Sindaco, cioè nel momento stesso dell'autenticazione.
Per la compilazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio non è necessario che il cittadino utilizzi un modulo predisposto dal comune. Qui sono comunque disponibili alcuni fac-simili di moduli compilabili:
- dichiarazione atto-notorio-generica_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-assegni-con-spese-e-interessi_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-matrimonio-san-marino_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-di-non-percepire-assegni-e-non-attivita-lavorativa_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-di-non-percepire-assegni_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-assegni-senza-spese-e-interessi_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-uso-successione-con-testamento_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-uso-successione-senza-testamento-testamento_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-di-non-lavorare_compilabile (PDF)
- dichiarazione-atto-notorio-conformita-fotocopie-a-documenti-originali_compilabile (PDF)
Cosa si ottiene
La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tempi e scadenze
La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.
Costi
L'eventuale autentica della firma è soggetta all’imposta di bollo, tranne casi di esenzione previsti dalla normativa statale. E' pertanto necessario munirsi di una marca da bollo da 16 euro.
Vincoli
Chi può autenticare la firma
L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.
La firma deve essere autenticata solo quando lo preveda una specifica norma di legge: in quest'ultimo caso, l'autenticazione della firma non è comunque necessaria quando essa è accompagnata dalla copia non autenticata di un documento di riconoscimento, oppure quando è apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 12:06