Accesso agli atti (legge 241/90): modalità informale

Servizio attivo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

  • ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione;
  • ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, relativamente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
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Descrizione

Chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune, anche se riferita ad attività svolta da Istituzioni, Aziende speciali, Soggetti gestori di pubblici servizi.

Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi; in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.

 

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Come fare

Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta verbale, all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il Responsabile di tale unità organizzativa provvede a valutare la sussistenza dell’interesse giuridico all’accesso.

  • Viene considerata istanza di accesso informale la richiesta di prendere visione dei permessi di costruire e denuncia di inizio attività e ai relativi elaborati progettuali e convenzioni (art. 10, 12 e 24 della L.R. 25/11/2002 n. 31; art. 10 e 22 del Dpr 6/6/2001 n. 380).
  • Sono considerate istanze di accesso informale le richieste di prendere visione di verbali del Consiglio comunale nonché di deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale, e di determinazioni se pubblicate, con l’esclusione degli atti che contengono dati sensibili o dati giudiziari, come definiti dall’art. 4 del Dlgs 196/2003, e degli atti contenenti dati inerenti il contenzioso tributario.
  • Sono inoltre considerate istanze di accesso informale le richieste di prendere visione dei documenti durante il periodo di pubblicazione.

Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 oppure in mancanza:

  • far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi;
  • indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
  • specificare (o ove occorra comprovare) l'interesse connesso alla richiesta.

L’ufficio provvede ad individuare l’atto e a stampare copia. L’interessato può effettuarne la sola visione, oppure richiedere il rilascio di copia in carta semplice, ovvero di copia conforme.

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Cosa serve

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • Avere un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento richiesto
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Cosa si ottiene

Visione o copia del documento richiesto

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Tempi e scadenze

Qualora la richiesta non sia immediatamente espletabile, perché il fascicolo contenente i documenti richiesti è depositato presso altri uffici, il richiedente viene invitato a recarsi presso l'ufficio in cui il documento è depositato, che provvederà ad assolvere la richiesta, oppure sarà invitato a ripresentarsi entro il termine massimo di 10 giorni.

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Costi

L’esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Comune gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura, come definiti con apposito atto.

Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato.

Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

Sono fatte salve le norme stabilite dal Dpr 642/1972 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo.

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 12:07

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