Materie del servizio
A chi è rivolto
A coloro che intendono effettuare gare sportive su strade e aree pubbliche, sia competitive che non competitive.
Descrizione
Per effettuare gare sportive su strade e aree pubbliche, sia competitive che non competitive, è necessario chiedere l’autorizzazione almeno 20 giorni prima della manifestazione.
Se la gara interessa il territorio di più Comuni, l'autorizzazione va richiesta alla Prefettura o alla Provincia a seconda della tipologia di gara.
Come fare
Occorre presentare il modulo in allegato preferibilmente per pec all'indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it, compilato in ogni sua parte e comprensivo degli allegati obbligatori, almeno 20 giorni prima della manifestazione.
La domanda dovrà essere, a pena di nullità:
- completa di tutti i dati indicati nel modulo: esatta denominazione dell'Ente, sua sede legale, suo rappresentante e relativi dati anagrafici, recapito telefonico, ecc; tipo di manifestazione sportiva (gara podistica, gara ciclistica, ecc) per la quale si richiede l'autorizzazione; data della manifestazione; orario presunto di inizio e di fine della gara; indicazione del percorso; eventuali aree pubbliche diverse dalle strade per le quali si richiede l’occupazione di suolo;
- corredata da tutti gli allegati richiesti, compresa copia dell’avvenuto invio all’Ausl Romagna della “Tabella per il calcolo dei livelli di rischio relativi all’assistenza sanitaria”, ai sensi della DGR 609/15 ed entro i termini da essa stabiliti.
Presenza di strutture, palchi o gazebo
Dovrà inoltre essere precisata l’eventuale presenza di strutture, palchi, gazebo o altro che si configuri come occupazione di suolo pubblico. La messa in opera di qualsiasi manufatto dovrà altresì avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza atte a evitare qualsiasi tipo di infortunio al pubblico e alle persone presenti. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, o danni derivanti dalla non perfetta messa in opera, ricadranno sull’autorizzato, restandone sollevata l’Amministrazione comunale e il suo personale preposto alla sorveglianza sulla manifestazione.
Somministrazione di cibi, bevande o manifestazioni spettacolistiche
In presenza di somministrazione di cibi o bevande e/o di manifestazioni spettacolistiche, inoltre, specifiche richieste di autorizzazione dovranno essere indirizzate allo Sportello unico per le attività economiche, compilando i seguenti moduli:
- SCIA somministrazione temporanea alimenti e bevande
- SCIA pubblico spettacolo
- Modulo manifestazioni_allegato 3 regolamento rumori art. 11 c.1.pdf
Cosa serve
- Due marche da bollo da 16 euro, una per la richiesta e una per il rilascio dell'autorizzazione.
Sono esentate:
- le associazioni onlus ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460;
- le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 26/10/1972, n. 462).
Non sono invece esentate le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 289/02. Detta esenzione non trova infatti applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche in quanto non menzionate dalla norma (come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22.4.2003).
Modulistica:
- Modulo domanda manifestazione sportiva.doc
- Modulo SCIA pubblico spettacolo.doc
- Modulo SCIA somministrazione temporanea alimenti e bevande.doc
- Modulo manifestazioni_allegato 3 regolamento rumori art. 11 c.1.pdf
- Tabella per il calcolo dei livelli di rischio relativi all'assistenza sanitaria.pdf
- Circ. AUSL 16_02_2016 - Prot.n.33222_P.pdf
- Normativa Rischio.doc
Cosa si ottiene
L'autorizzazione a svolgere una manifestazione sportiva su strada o area pubblica.
Tempi e scadenze
Presentare il modulo almeno 20 giorni prima della manifestazione.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi:
- TULPS, art. 93 comma 2; art. 123 del regolamento di esecuzione
- Legge 26/10/1971 n. 1099
- Delibera di Giunta regionale 609/2015 e relativa circolare Ausl Romagna
- DPR 445/2000, artt. 47, 48 e 76
- Decreto del Ministro della Sanità 28/2/1983
- D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, art. 10
- DPR 26/10/1972, n. 462, art. 27-bis della Tabella B
- Legge 289/02, art. 90
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22/04/2003
Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2024, 21:32