Imu, Imposta Municipale Propria

Servizio attivo

Imposta sul possesso degli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, siti nel territorio comunale.

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A chi è rivolto

Possessori di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), escluse le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

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Descrizione

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dall’articolo 1, commi 739-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento comunale IMU. 

L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, siti nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna. Deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario. 

Per maggiori informazioni sul tributo "IMU" consultare il documento "Approfondimenti IMU 2024"

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Come fare

Calcolo IMU, stampa F24 e pagamento online 

Calcolo IMU" è un motore di calcolo che consente di eseguire il conteggio del dovuto a titolo di IMU per tutto l'anno di imposta con stampa del modello di pagamento F24. E' possibile eseguire anche il calcolo del ravvedimento operoso IMU qualora non fosse stato eseguito il versamento entro i termini di legge.

Ravvedimento operoso

Nel caso di omissione del versamento di una rata IMU o TASI, il contribuente può versare in ritardo l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "ravvedimento operoso".

La sanzione ridotta è calcolata in questo modo:

  • se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,10% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione  0,10% x 12gg = 1,2%);
  • se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,5% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,67% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la  sanzione è il 3,75% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 4,29% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 5% dell’imposta.

Gli interessi vanno calcolati al tasso di interesse legale sull'imposta dovuta, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza fino al giorno del versamento (il tasso d'interesse legale è 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, 2,5% dal 01/01/2024).

Anche per il calcolo del dovuto con ravvedimento operoso è possibile utilizzare il motore di calcolo sopra riportato.

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Cosa si ottiene

Dichiarazioni, autocertificazioni, calcoli e pagamenti.

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Tempi e scadenze

Scadenze pagamenti: per il 2024 sono il 17 giugno la prima rata e il 16 dicembre la seconda rata (saldo).

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Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

 
Regolamenti e aliquote:
Aree fabbricabili

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2024, 13:16

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