Materie del servizio
A chi è rivolto
Privati ed imprese che intendano aprire commercio online o integrare commercio già attivo con il commercio online.
Descrizione
Che cos'è
Per commercio elettronico s’intende il commercio di beni realizzato attraverso Internet, mediante l’utilizzo di un sito web. Questa forma di commercio rientra nella definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Si tratta del contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Al commercio elettronico si applicano quindi le disposizioni del Codice del Consumo e in particolare gli artt. da 50 a 61 e l’art. 68 del Codice, nonché per gli aspetti non disciplinati da esso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Settore alimentare
Se l'attività di vendita rientra nel settore alimentare, il titolare deve presentare anche una notifica all'Azienda AUSL che attesti il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004. Il modello da utilizzare per la notifica può essere reperito su piattaforma "SuapER" Accesso Unitario. Sarà il SUAP a inoltrare la notifica all'USL.
Avvio, subingresso, variazioni
L’avvio, il subingresso, le variazioni (di sede, di settore merceologico e/o di sito web) e la cessazione sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente tramite la piattaforma SuapER Accesso Unitario.
Come fare
Si compila e trasmette la SCIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma "SuapER" Accesso Unitario.
Cosa serve
Spid, Cie, CNS, firma digitale.
I requisiti e le condizioni previste dalla normativa specifica per l'esercizio dell'attività sono indicati nel modello on line da utilizzare per l'invio della SCIA/Istanza.
Cosa si ottiene
Ricevuta del numero di protocollo che attesta la consegna e presa in carico della comunicazione.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell’art.19 comma 2 della Legge 241/1990 l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all’Amministrazione competente, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.
Costi
I diritti di istruttoria pari a 20 euro possono essere versati tramite PagoPA.
Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Responsabili del procedimento
Raffaella Sbarzaglia
Sergio Colella
Sonia Attadia
Paola Tinti
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 09:16