Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono svolgere tale tipo di attività e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Descrizione
Caratteristiche
L’art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
- su posteggi dati in concessione per dieci anni (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cosiddetta di tipo “A”);
- su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cosiddetta di tipo “B”).
L’attività di vendita in forma itinerante può essere svolta nella Regione Emilia-Romagna dagli operatori titolari di:
• autorizzazione di tipo “A” rilasciata nella sola Regione Emilia-Romagna;
• autorizzazione di tipo “B” rilasciata in qualunque regione italiana per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
• autorizzazione rilasciata da un Paese appartenente alla Comunità europea corrispondente a quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per autorizzazioni sia di tipo “A” che di tipo “B”:
- requisiti morali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (per esercitare sia nel settore alimentare che non alimentare). I requisiti morali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o di fatto, dai soci accomandatari per società in accomandita semplice;
- requisiti professionali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (solo per esercitare nel settore alimentare). I requisiti professionali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società dal legale rappresentante o da un preposto.
Solo per autorizzazioni di tipo “B”: residenza nel Comune di esercizio dell’attività (in caso di società di persone: sede legale nel Comune di esercizio dell’attività).
L'autorizzazione
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone o di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio in concessione per 12 anni è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “A” con contestuale concessione di suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Comune sede del posteggio assegnato in base al Piano delle aree approvato dal Consiglio comunale. Il posteggio può essere assegnato per l’attività con strutture fisse ancorate al suolo o per l’attività con strutture mobili. In caso di attività con strutture fisse, occorre richiedere la disponibilità dell’area e la concessione edilizia sia in caso di nuova apertura che in caso di ampliamento.
L’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “B”. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
Come fare
Presentazione della richiesta
Per svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario presentare apposita richiesta, nella quale l’interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 1998; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia) e, solo per la vendita di prodotti alimentari, di essere in possesso dei requisiti professionali.
Cosa serve
Spid, Cie, CNS
Cosa si ottiene
Autorizzazione di commercio su area pubblica
Tempi e scadenze
60 giorni dalla data di richiesta
Accedi al servizio
Costi
Due marche da bollo del valore corrente, una sull’istanza e una sull’atto autorizzativo finale.
Diritti di istruttoria pari a 60 euro, da versare con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) - IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115
- C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria. Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi:
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 5 luglio 1999, n. 14
- Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 - Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche regolamenti comunali specifici in materia
- Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 - Modifiche all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999 n. 12"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 - legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica
- Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità Pubblica 6 giugno 2018, n. 8667 - Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 14 gennaio 2019 - Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999;Condizioni di servizio:(File allegato con tutte le condizioni di servizio, incluse eventuali tempi di risposta e obblighi da parte dell'amministrazione comunale)
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 09:17