Esercizi di vicinato

Servizio attivo

Esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A chi in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • requisiti professionali: per la vendita di generi alimentari, devono essere posseduti dal titolare, o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale; non sono necessari per la vendita di prodotti per la nutrizione animale.
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Descrizione

Definizione ai sensi del D.Lgs. 114/98
L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 4 cit., lettera c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Casi di non applicazione del D.Lgs. 114/98
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.

Presentazione della SCIA
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) cit., di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente.
Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
a.    di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 114/98;
b.    di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
c.    il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
d.    l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’art. 10, c. 1, l. c) D.Lgs. 114/98 (Disposizioni particolari).

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Come fare

Per tutte le istanze relative all'attività di esercizi commerciali in sede fissa, si deve utilizzare la piattaforma SuapER Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

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Cosa serve

Spid, Cie, CNS

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Cosa si ottiene

Ricevuta del numero di protocollo che attesta la consegna e presa in carico della comunicazione.

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Tempi e scadenze

Ai sensi dell’art.19 comma 2 della Legge 241/1990 l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all’Amministrazione competente, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Diritti di istruttoria pari a 20 euro, da versare con le seguenti modalità:

  • Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni IT76 G 08995 68100 000000028115 RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C.
  • C/C postale  n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria

Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche  il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

Riferimenti normativi:

Normativa nazionale

  • D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59

Normativa regionale

  • L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114

Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 09:29

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