Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini italiani stabilmente residenti all'estero per un periodo di tempo superiore ad un anno.
Descrizione
L'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. L'iscrizione può essere effettuata:
- per trasferimento della residenza dal Comune di Santarcangelo all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi (ad eccezione dei lavoratori stagionali e dei dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero);
- per trasferimento dall’AIRE di altro Comune quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE del Comune di Santarcangelo;
- a seguito della registrazione, presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo, dell’atto di nascita avvenuta all’estero;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all’estero.
Come fare
Il cittadino italiano residente all’estero deve iscriversi all’AIRE:
- facendo domanda all'ufficio AIRE del Comune di ultima residenza in Italia e confermando con una dichiarazione al Consolato di competenza, entro 90 giorni dal trasferimento, la propria presenza all'estero;
- oppure presentando domanda direttamente al Consolato competente.
L'iscrizione all'AIRE dà la possibilità di ottenere dei certificati e di esercitare il diritto di voto. L'iscrizione comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino, che deve comunicare al Consolato i cambiamenti di indirizzo e di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, decessi, ecc.).
Cosa serve
Documento di riconoscimento valido.
Cosa si ottiene
L'iscrizione all'AIRE consente:
- di fruire dei servizi consolari;
- di ottenere certificati e Carta di Identità dal Comune di iscrizione;
- di esercitare con regolarità il diritto di voto;
- di ottenere certificati, Carte di Identità e passaporto dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti.
Il Comune di iscrizione rilascia agli interessati i seguenti certificati:
- certificato di cittadinanza riferito alla data di iscrizione all’AIRE;
- certificato di stato libero;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- carta d’identità;
- godimento dei diritti politici;
- certificato di esistenza in vita (di norma questo certificato viene rilasciato dall’autorità consolare competente).
Libretto internazionale di famiglia
Al cittadino che sia in procinto di trasferirsi all’estero con la sua famiglia si consiglia di richiedere, se non lo possiede già, il "libretto internazionale di famiglia". Questo documento, che è gratuito ed è intestato ai due coniugi, può essere richiesto all’Ufficio di Stato civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Sul libretto l’ufficiale di Stato civile annota data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale ed altre future annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.
Il libretto è valido nella maggior parte degli Stati europei ed evita continue richieste di certificati in Italia: potrebbe ad esempio essere utile per contratti di locazione, per le assicurazioni sociali, per iscrizioni scolastiche, etc. Anche in Italia il libretto può sostituire a tutti gli effetti i certificati e gli estratti per riassunto dell’atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli.
Tempi e scadenze
La richiesta può essere presentata:
- all'Ufficio Consolare, una volta all'estero, entro 90 giorni;
- all'Ufficio Anagrafe Centrale (prima di espatriare comunicando l'indirizzo completo di residenza all'Estero) e all'Ufficio Consolare competente un volta all'estero, entro 90 giorni.
Quando l'istanza di iscrizione viene presentata direttamente al Consolato è l'ufficio consolare stesso che provvede prontamente ad informare il Comune italiano competente per l'iscrizione nell'anagrafe italiani residenti all'estero.
La variazione, previa verifica dei requisiti, verrà predisposta dall'anagrafe comunale entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione consolare.
Quando la richiesta viene presentata all'ufficio anagrafe prima dell'espatrio, invece, l'ufficio rimane in attesa di ricevere il riscontro del consolato per concludere il procedimento, in mancanza si procederà (trascorso 1 anno dalla dichiarazione) alla cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione o la variazione di indirizzo AIRE si conclude entro il temine massimo di 2 giorni dalla ricezione della pratica inoltrata dal Consolato competente. La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta (art. 4 Legge 470/1988) avviene nei termini di legge.
Condizioni di servizio
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Riferimenti normativi
Legge 27.10.1988 n. 470
Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 323
Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2024, 11:57