Materie del servizio
A chi è rivolto
A persone con ridotte o impedite capacità di deambulazione (ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992)
Descrizione
Il contrassegno viene annoverato tra i documenti di riconoscimento dalla nota n. 11058 del 5/3/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
È un'autorizzazione che deve essere richiesta al Sindaco del proprio Comune di residenza da coloro che si trovano nella condizione di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. È infatti previsto il rilascio di un contrassegno che consente la circolazione e la sosta dei veicoli, al servizio delle persone disabili, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea.
Nel caso in cui la certificazione medica riconosca l'esistenza delle condizioni di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un periodo limitato di tempo, il contrassegno è temporaneo. Nel caso sia permanente, il contrassegno ha validità quinquennale e deve comunque essere rinnovato alla scadenza.
L'autorizzazione può quindi essere permanente o temporanea, in relazione a quanto stabilito dal certificato rilasciato dall'ASL di appartenenza o dal verbale di Commissioni mediche che devono sempre attestare l'impedita o ridotta capacità deambulatoria ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992.
Come si utilizza
Il pass consente la sosta e la circolazione su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell'Unione Europea. Il contrassegno è strettamente personale, utilizzabile su più mezzi e va esposto in maniera visibile all'interno del veicolo: l’importante è che a bordo ci sia sempre l’invalido a cui è intestato.
Come fare
Per il rilascio del contrassegno è necessario presentare richiesta allo Sportello al Cittadino con una delle seguenti modalità:
- online tramite credenziali Spid o Cie cliccando qui (la domanda può essere presentata anche dal non diretto interessato, ma verrà richiesto di allegare copia di un documento di riconoscimento dell'intestatario del permesso);
- tramite mail all’indirizzo urp@comune.santarcangelo.rn.it (specificando i dati anagrafici dell’invalido, un recapito telefonico e allegando la certificazione sanitaria, come di seguito specificata);
- fissando un appuntamento con lo Sportello al Cittadino.
Come rinnovare il pass scaduto che valeva 5 anni
È necessario presentare una nuova richiesta, con una delle modalità sopra indicate. Il giorno dell'appuntamento occorrerà presentare la seguente documentazione:
- un certificato del medico di famiglia che attesti il persistere delle condizioni di deambulazione ridotta. E' fondamentale che il certificato del medico riporti espressamente la seguente dicitura: “persistono le condizioni di deambulazione sensibilmente ridotta, attestate al momento del rilascio”;
- 2 fototessere recenti (cioè scattate negli ultimi sei mesi e con il volto ben scoperto);
- documento di riconoscimento valido.
Come rinnovare il pass scaduto che valeva meno di 5 anni
È necessario rivolgersi nuovamente all’ufficio medico-legale dell'Ausl prenotandosi tramite Cuptel, oppure presentare un nuovo verbale di Commissioni mediche integrate. La certificazione deve attestare le ridotte o impedite capacità di deambulazione (in sostanza, occorre procedere con le stesse modalità della prima volta, o della volta precedente).
Dopodiché occorre presentare una nuova richiesta, con una delle modalità sopra indicate.
Smarrimento o furto del contrassegno
L'invalido o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto o lo smarrimento ai Carabinieri. Dopodiché viene seguita la stessa procedura prevista per il primo rilascio. Non è dunque necessaria la certificazione medica perché già presente agli atti dello Sportello al Cittadino, ma sono necessarie nuovamente 2 fototessere attuali e le eventuali 2 marche da bollo da 16 euro (solo se si tratta di contrassegno temporaneo).
Restituzione del contrassegno
In caso di decesso dell'intestatario o per qualsiasi altro motivo che determini l'inutilizzo del permesso, occorre restitituire il contrassegno allo Sportello al Cittadino utilizzando il modulo in allegato.
Accesso alla Ztl con sistema di videosorveglianza
Come altre città italiane, Santarcangelo si è dotata di un sistema di controllo elettronico delle targhe dei veicoli in transito nella Zona a traffico limitato. Pertanto, per accedere con continuità nella Ztl occorre comunicare fino ad un massimo di tre targhe, utilizzando il modulo in allegato (si consiglia di allegare anche copia del libretto di circolazione da cui si evinca la targa del mezzo)
Per l’accesso nelle Zone a traffico limitato di altri comuni italiani, si consiglia di prendere contatto con i rispettivi Comandi di Polizia Municipale al fine di poter comunicare preventivamente le targhe dei mezzi che accederanno in Ztl.
Modulistica:
Cosa serve
Il giorno dell'appuntamento occorre presentarsi con la seguente documentazione:
- certificato rilasciato dall'ufficio medico-legale dell'ASL (per prenotare la visita è possibile contattare il Cuptel al numero 800/002255, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13);
- oppure verbale di Commissioni mediche integrate che attesti l'impedita o ridotta capacità deambulatoria;
- 2 fototessere recenti (scattate negli ultimi sei mesi e con il volto ben scoperto);
- documento di riconoscimento valido;
- 2 marche da bollo da 16 euro, solo se si tratta del rilascio di contrassegno temporaneo.
Al momento del ritiro del contrassegno e della relativa autorizzazione, l’invalido dovrà presentarsi personalmente allo Sportello al Cittadino, munito di documento di riconoscimento valido, per l'identificazione e le firme.
Cosa si ottiene
Il permesso di circolazione per disabili.
Tempi e scadenze
Entro 7 giorni
Accedi al servizio
Canale digitale:
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Costi
2 marche da bollo da 16 euro solo per permessi con validità minore di 5 anni, o comunque laddove sul certificato medico è prevista “revisione”
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi:
- Art. 381 D.P.R. 495/1992
- D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 Nuovo codice della strada: art. 188
Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2024, 12:16