Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai delegati di lista che partecipano alle consultazioni elettorali
Descrizione
I delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.
Gli atti di designazione devono essere presentati entro il venerdì che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse.
Come fare
La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle provincie, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.
La designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e dei candidati, oppure da una delle persone (c.d. sub-delegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.
In caso di elezioni COMUNALI: la designazione deve essere effettuata esclusivamente dai delegati di lista (no subdelega)
Cosa serve
Requisiti per essere designati rappresentante di lista nel Comune di Santarcangelo:
EUROPEE: il rappresentante designato deve essere elettore della Circoscrizione elettorale II - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna). Tale requisito potrà essere accertato dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.
REGIONALI: il rappresentante designato deve essere elettore della Regione Emilia-Romagna. Tale requisito potrà essere accertato dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.
COMUNALI: il rappresentante designato deve essere elettore del Comune di Santarcangelo di Romagna
Cosa si ottiene
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione
Tempi e scadenze
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede le elezioni all'ufficio Elettorale del Comune, oppure anche direttamente ai singoli presidenti di seggio, nel giorno antecedente le consultazioni, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il primo giorno delle elezioni, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (entro le ore 7.00).
Procedure collegate all'esito
Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale. Hanno le seguenti facoltà:
- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
- possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali,anche di naturasensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal parteciparealla votazione o, al contrario, che abbiano votato (cfr. garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014”).
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante (cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, d.l. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, t.u. n. 570/1960; art. 1 d.l. n. 1/2006).
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, t.u. n. 570/1960).
Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione
I rappresentanti delle liste dei candidati, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).
Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 2.065 euro (art. 96, ultimo comma, del Testo Unico n. 570/1960).
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2024, 11:32