Residenza: dichiarazione per chi proviene dall'estero

Servizio attivo

E' l'iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri che non hanno residenza in Italia

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri (comunitari e non) che provegono dall'estero.

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Descrizione

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, è iscritta alle liste elettorali e gode di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti del Comune. La residenza di una persona è attestata dall'iscrizione anagrafica presso il Comune.

L'effetto giuridico dell'iscrizione anagrafica ha inizio dalla data di presentazione della dichiarazione.

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Come fare

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata all'ufficio Anagrafe/Residenze da una persona maggiorenne, che può inoltrare domanda anche per la propria famiglia (nei casi di persone maggiorenni va presentata una delega utilizzando il modulo in allegato).

E' possibile fissare un appuntamento con l'ufficio Anagrafe/Residenze utilizzando l'Agenda online (vedi sotto) o chiamando il Punto Accoglienza dello Sportello al Cittadino (tel. 0541/356.356).

Non è infatti possibile presentare la dichiarazione di residenza per chi proviene dall'estero attraverso i servizi online.

L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di autocertificazione, sarà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe: “irricevibile” (o “inammissibile”), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.

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Cosa serve

Per richiedere o cambiare la residenza, assicurati di avere:

  • Documento di riconoscimento valido per tutti i componenti del nucleo familiare. Puoi presentare domanda per conto degli altri componenti maggiorenni, ma in quel caso devi presentare il modello di delega firmato da tutti i maggiorenni
  • Prova di residenza nel Comune, come l'atto di proprietà di una casa, un contratto di affitto o le bollette delle utenze
  • L'indirizzo di provenienza

Cittadini europei

In caso di provenienza dall’estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall'allegato B.

A decorrere dall'11 aprile 2007 i cittadini appartenenti all'Unione Europea non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Ai sensi del Decreto legislativo 30 del 6 febbraio 2007 possono però ottenere "l'attestazione di regolarità del soggiorno", temporanea o permanente (dopo 5 anni di soggiorno in Italia - vedi moduli in allegato). Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è invece richiesta alcuna formalità.

Al momento della dichiarazione di residenza occorre quindi portare con sé:

  • Attestato di regolarità di soggiorno permanente, oppure
  • Attestato di regolarità di soggiorno 

Cittadini extra UE

I cittadini stranieri devono sempre allegare copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall’allegato A.

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Cosa si ottiene

L'iscrizione al registro anagrafico del Comune.

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Tempi e scadenze

Quando un cittadino o un nucleo familiare si trasferiscono all'interno di Santarcangelo devono comunicarlo all'Ufficio Anagrafe/Residenze entro 20 giorni dall'inizio della dimora abituale (requisito necessario per poter inoltrare domanda di residenza).

Ogni dichiarazione di residenza è registrata per legge entro 2 giorni lavorativi. La registrazione non viene effettuata se la dichiarazione è irricevibile (ad esempio se l’indirizzo è inesistente o per mancanza del permesso di soggiorno per cittadini stranieri).

Il cambio di residenza decorre dalla data della dichiarazione.

Nei 45 giorni successivi, l’ufficiale d’anagrafe avvalendosi della Polizia locale accerterà il requisito della dimora abituale. Compilando il modulo, è possibile comunicare i giorni e gli orari in cui si è reperibili, che comunque non sono vincolanti.

  • In caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione (silenzio-assenso).
  • In caso negativo dell'istruttoria, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto con raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento che dà all'interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte.
  • Qualora ciò accada, l’ufficiale d’anagrafe riaprirà, dopo 10 giorni, il procedimento per il tempo rimanente. Alla conclusione, il cittadino riceverà la conferma o l’annullamento della variazione.
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Casi particolari

L’annullamento

Il rigetto e il conseguente annullamento della variazione comporta il ripristino automatico della residenza al precedente indirizzo. Si applicano, inoltre, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dai benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione. Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno pertanto segnalate all’Autorità di pubblica sicurezza.

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Accedi al servizio

Canale fisico:

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:

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Costi

Il servizio è gratuito.

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2024, 10:11

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