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Richiedere la rateizzazione di una multa

Servizio attivo

Chi versa in condizioni economiche disagiate può presentare istanza di rateizzazione di un verbale di violazione alle norme del Codice della Strada

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coloro che abbiano ricevuto la notifica di un verbale di violazione alle norme del Codice della Strada e versino in condizioni economiche disagiate in ragione delle quali sia pertanto difficoltoso provvedere al pagamento di una sanzione amministrativa in un’unica soluzione.

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Descrizione

La domanda di rateizzazione è un’istanza a mezzo della quale il cittadino chiede di essere ammesso al beneficio del pagamento di una sanzione amministrativa in più rate anziché in un’unica soluzione.

La disciplina in materia di rateizzazioni è dettata da:

  • Art. 202-bis C.d.S. (per i verbali per cui sia ancora ammesso il pagamento in misura ridotta)
  • Art. 26 L. n.  689/1981 (per i verbali per cui siano trascorsi 60 giorni dalla notifica)
  • Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 10/01/2024 rubricata «Regolamento generale delle entrate. Approvazione», disciplinante, tra l’altro, la rateizzazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative applicate dalla Polizia Locale
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Come fare

Rateizzazione verbali pagabili in misura ridotta (art. 202-bis C.d.S.)
L’interessato può presentare istanza di rateizzazione:

  • tramite Pec
  • allo sportello, previo appuntamento con l’Ufficio Verbali

L’istanza può essere validamente presentata SOLO se:

  • Non siano decorsi più di 30 giorni dalla notifica del verbale
  • L’importo di cui al verbale ammonta ad un importo superiore ad € 200,00
  • L’interessato è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

Rateizzazione verbali NON pagabili in misura ridotta (art. 26 L. n. 689/1981)
L’interessato può presentare istanza di rateizzazione:

  • tramite Pec
  • allo sportello, previo appuntamento con l’Ufficio Verbali

L’istanza può essere validamente presentata SOLO se:

  • l’importo di cui al verbale ammonta ad un importo superiore a 200 euro
  • l’interessato si trova in condizioni economiche disagiate
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Cosa serve

Rateizzazione verbali pagabili in misura ridotta (art. 202-bis C.d.S.)

  • documento di identità
  • delega e copia di un documento di identità del delegante (se il verbale è intestato ad altro soggetto – es: familiare convivente, …)
  • copia del verbale
  • modello 730 o Unico dell’interessato e dei familiari conviventi
  • certificazione ISEE

Rateizzazione verbali NON pagabili in misura ridotta (art. 26 L. n. 689/1981)

  • documento di identità
  • delega e copia di un documento di identità del delegante (se il verbale è intestato ad altro soggetto – es: familiare convivente, …)
  • copia del verbale
  • certificazione ISEE

Ulteriori informazioni:

Rateizzazione verbali pagabili in misura ridotta (art. 202-bis C.d.S.)
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, è disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di:

  • 12 rate per importi da € 200,01 fino ad € 2.000,00
  • 24 rate per importi da € 2.000,01 fino ad € 5.000,00
  • 60 rate per importi superiori ad € 5.000,00

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21 comma 1 D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da corrispondere all’atto del pagamento della prima rata.
La presentazione dell’istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare ricorso ex art. 203 C.d.S. e/o art. 204-bis C.d.S. avverso il verbale cui l’istanza fa riferimento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate successive, l’interessato decade dal beneficio della rateizzazione e sarà tenuto a versare l’importo residuo in un’unica soluzione. In caso di mancato pagamento, l’Ente intraprenderà, nei modi e termini di legge, le procedure per il recupero coattivo dell’importo non versato.

Rateizzazione verbali NON pagabili in misura ridotta (art. 26 L. n. 689/1981)
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, è disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di:

  • 5 rate per importi da € 200,01 fino ad € 600,00
  • 15 rate per importi da € 600,01 fino ad € 2.000,00
  • 20 rate per importi da € 2.000,01 fino ad € 6.000,00
  • 30 rate per importi superiori ad € 5.000,00

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21 comma 1 D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da corrispondere all’atto del pagamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate previste, l’interessato decade dal beneficio della rateizzazione e sarà tenuto a versare l’importo residuo in un’unica soluzione. In caso di mancato pagamento, l’Ente intraprenderà, nei modi e termini di legge, le procedure per il recupero coattivo dell’importo non versato.

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Cosa si ottiene

La rateizzazione del pagamento di una multa

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Tempi e scadenze

L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione per avvalersi della rateizzazione della sanzione al minimo edittale.

La richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con provvedimento di accoglimento scritto.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2025, 09:03

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