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Materie del servizio
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A chi è rivolto
A coloro che devono svolgere attività di cantiere nel rispetto del Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose.
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Descrizione
Ai sensi del regolamento per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose temporanee (in allegato), per "cantiere stradale, edile e assimilabile" si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile, quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
Orari
Articolo 4
- L’attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
- L'esecuzione di lavori disturbanti, quali ad esempio demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
- Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:
a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti tecnici utili al contenimento delle emissioni sonore attraverso l’utilizzo delle più idonee attrezzature, operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale, sia di quelli gestionali per un’adeguata organizzazione dell'attività;
b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori. In attesa delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/1995 ss.mm.ii., gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. - Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
- Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
Articolo 5
Per rilevazioni fonometriche i cittadini possono contattare Arpae.
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Come fare
Art. 6: Cosa fare per poter svolgere attività di cantiere
Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti orari e di rumore di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, è oggetto di preventiva comunicazione (vedi Modulo Allegato 1), da presentare allo Sportello Unico Edilizia o allo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Istanze edilizie
In caso di istanza edilizia, tale comunicazione dovrà essere allegata alla presentazione della succitata istanza o alla comunicazione di inizio lavori, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in materia edilizia. La comunicazione deve essere corredata della documentazione indicata nel Modulo Allegato 1. I lavori potranno essere iniziati se entro il termine di cui sopra dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o comunicato espresso motivato diniego.
Deroghe
Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti e/o degli orari individuati agli artt. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga.
La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 2 e deve essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia (suap.valmarecchia@legalmail.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività oppure al momento dell’istanza edilizia.
L’autorizzazione in deroga è rilasciata dal SUAP Valmarecchia entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di Arpae. Durante tale periodo, il SUAP potrà richiedere eventuali integrazioni, che sospenderanno il termine sopraindicato. Tale termine riprenderà a decorrere dall’integrazione richiesta.
Il SUAP Valmarecchia trasmette copia dell’autorizzazione in deroga rilasciata, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all’Arpae e al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell’attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.
Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere.
Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell’autorizzazione.
E’ vietato iniziare le attività di cantiere senza aver presentato la comunicazione richiesta o ottenuta l’autorizzazione in deroga.
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
L'autorizzazione a svolgere attività di cantiere.
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Tempi e scadenze
Le tempistiche variano a seconda della tipologia di manifestazione temporanea, come meglio specificato in "Come fare".
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Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 12:09