Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al destinatario del verbale di violazione oppure al proprietario/obbligato in solido (art. 196 C.d.S.) del veicolo sottoposto a fermo ex art. 214 C.d.S.
Nota bene: Il servizio non ha ad oggetto i fermi fiscali ex art. 86 DPR 602/1973 per i quali è necessario rivolgersi all’Ente incaricato della riscossione.
Descrizione
Nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ex art. 214 C.d.S., il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità e lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’art. 214-bis C.d.S., secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’art. 213 comma 5 C.d.S. e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
Nei casi di cui sopra, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
Come fare
Per ottenere la restituzione del veicolo (ed il relativo documento di circolazione) occorre fissare un appuntamento con l’Ufficio Verbali nei giorni immediatamente successivi al termine del periodo di fermo.
L'Ufficio Verbali, dato atto che è scaduto il periodo di fermo (o che risulta sanata l’irregolarità che lo aveva determinato) come comprovato da idonea documentazione, procederà all’espletamento delle relative pratiche ed alla restituzione del documento di circolazione.
Cosa serve
- Verbale di fermo
- Documento di riconoscimento
Cosa si ottiene
La restituzione del veicolo e il relativo documento di circolazione.
Tempi e scadenze
La durata di un fermo amministrativo è variabile e dipende dal tipo di violazione commessa. Trascorsi i termini del fermo o dopo l’emissione del provvedimento che determina la cessazione del fermo, il proprietario del veicolo deve contattare l’Ufficio Verbali per la restituzione dei documenti del veicolo e la redazione degli atti necessari per poter nuovamente circolare.
Accedi al servizio
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2025, 12:47