Materie del servizio
A chi è rivolto
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un'attestazione ISEE dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 €.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Descrizione
Il Codice della strada all'art. 202 bis prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 €, ai soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.
Su richiesta dell’interessato, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute in relazione a violazioni del codice della strada (e leggi collegate), secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e a fronte del quale l’interessato si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro il termine stabilito dall’Ente. A seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Il richiedente non deve risultare già inadempiente e/o moroso per debito, assunto a qualunque titolo, nei confronti dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Come fare
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, di persona, recandosi presso il comando di Polizia Locale esclusivamente negli orari di ricezione del pubblico dell’Ufficio Verbali, previo appuntamento.
Cosa serve
• modulo di richiesta della rateizzazione;
• copia del verbale di accertamento;
• documentazione attestante il disagio economico (CUD, 730 o Attestazione Isee).
Il modulo di richiesta da utilizzare per inoltrare la domanda varia in funzione dello stato dell’atto e la scadenza dei termini.
- Quando si è entro i 60gg dalla contestazione/notifica occorre utilizzare "modulo richiesta rateizzazione art. 202-bis.doc"
- Quando si è oltre i 60gg dalla contestazione/notifica ma non ancora a ruolo (pre ruolo) quale atto di riscossione coattiva, occorre utilizzare "modulo richiesta rateizzazione art. 26.doc"
La Polizia Locale, prima di comunicare all’ente di riscossione i dati per l'emissione della cartella esattoriale, può inviare ai trasgressori una comunicazione chiamata "lettera pre-ruolo". Lo scopo di tale lettera è di consentire agli interessati di definire la propria posizione prima dell'emissione della cartella esattoriale.
Quando il verbale è già iscritto a ruolo per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa, la richiesta di rateizzazione va inoltrata all’ente che ha emesso la cartella esattoriale.
Cosa si ottiene
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la Polizia Locale dispone la ripartizione del pagamento:
Nel caso di inoltro della richiesta entro 30 gg dalla contestazione / notifica del verbale, fino ad un massimo di:
- 12 rate se l’importo dovuto non supera € 2.000;
- 24 rate se l’importo dovuto non supera € 5.000;
- 60 rate se l’importo dovuto supera € 5.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Nel caso di inoltro della richiesta oltre i 60gg dalla contestazione/notifica ma non ancora a ruolo (pre ruolo), fino ad un massimo di:
- 5 rate per importi da € 200,01 fino a € 600,00;
- 15 rate per importi da € 600,01 fino a € 2000,00;
- 20 rate per importi da € 2000,01 fino a € 6000,00;
- 30 rate se l’importo dovuto supera € 6.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50.
Sugli importi dovuti (sanzioni più spese di procedimento) saranno applicati gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da corrispondere all’atto del pagamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
Tempi e scadenze
- L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione per avvalersi della rateizzazione della sanzione al minimo edittale.
- La richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con provvedimento di accoglimento scritto.
Costi
- 1 marca da bollo da €16,00 da allegare alla domanda
Se la richiesta di rateizzazione viene accettata:
- 1 marca da bollo da €16,00 da allegare alla risposta di accettazione del piano rateale
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2024, 11:07