Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose

La disciplina comunali sui rumori

Tipi di documento:
Atto normativo
Municipium

Descrizione

 

Cantieri - articoli 4-6

Per tutte le informazioni consulta la scheda dedicata.

Attività agricole - articolo 7

  1. Nell’ambito dei lavori di coltivazione dei fondi, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili, che rispettano le norme tecniche di omologazione del mezzo, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
  2. Il coltivatore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore.

Attività ludiche - articolo 8

Le attività ludiche, di gioco, di intrattenimento e svago da chiunque svolte (per es. gioco del pallone, delle bocce, tamburello, racchette di legno, tuffi in piscina, giochi d'acqua in genere, attività private di canto e/o di suono di strumenti musicali, ecc.), quando i relativi rumori sono udibili dalla pubblica via, dovranno avvenire nel rispetto della seguente articolazione temporale:
  • nel periodo invernale dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 22;
  • nel periodo estivo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24.
Attività economiche: limitatamente ai casi in cui le predette attività ludiche, di gioco, di intrattenimento e svago, siano svolte nell'ambito di attività economiche in genere (esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, sale giochi, ed attività commerciali, artigianali, di intrattenimento, svago, ricettive, ecc.), delle violazioni risponde sempre e solo il titolare di autorizzazione, ovvero il gestore od il preposto, sui quali incombe l'obbligo di vigilare ed assicurare l'osservanza da parte dei clienti.
 

Particolari sorgenti sonore (cannoncini antistorno, macchine da giardino ecc.) - articolo 9

 
Cannoncini sonori antistorno
L'uso di tali dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:
  1. il loro utilizzo potrà avvenire dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 minuti. Nel periodo estivo, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, ne è inibito l'utilizzo.
  2. dovranno essere collocati il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca da sparo non
    orientata verso fabbricati ad uso residenziale e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 100
    metri.
Cannoni ad onde d'urto per la difesa attività antigrandine
Il loro uso è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:
  1. è fatto divieto di impiego dalle ore 23 alle ore 6 successive, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
  2. il dispositivo dovrà essere collocato il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati ad uso residenziale, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti al consorzio;
  3. il periodo di utilizzo del dispositivo va dal 1° aprile a 30 ottobre.
Macchine da giardino e di bricolage
L’esecuzione dei lavori di giardinaggio o di bricolage dovrà avvenire con macchine ed impianti conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature. Nell’esecuzione di tali lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore in relazione al periodo del giorno o della notte.
 
Altoparlanti sui veicoli
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nonché quanto previsto in materia di pubblicità elettorale, l'uso di altoparlanti sui veicoli è consentito all’interno del centro abitato solo nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.
 
Autofrigo
L’accensione dei motori dei compressori degli autofrigo è vietata a distanza inferiore di 50 m. dalle abitazioni civili su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata festiva e dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 7 dei giorni feriali. Tali limitazioni temporali non si applicano all’interno delle zone artigianali e delle altre zone in classe acustica V e VI, individuate dalla classificazione acustica comunale a condizione che gli autofrigo rispettino la distanza di 50 m. dalle abitazioni civili.
 
Sistemi di allarme
Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 15 minuti successivi all'innesco.
 

Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico (inclusa la musica di sottofondo mei pubblici esercizi) - articoli 10-11

Per tutte le informazioni consulta la scheda dedicata.

Controlli e sanzioni - articolo 14

La competenza in materia sanzionatoria alle presenti disposizioni è affidata alla Polizia Locale.
Municipium

Ufficio responsabile del documento

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Licenza di distribuzione

Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 12:34

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