Dichiarazione dell’Amministrazione comunale in merito al servizio educativo privato di Sant’Ermete

Con riferimento al servizio educativo privato attivo a Sant’Ermete, oggetto nei giorni scorsi di articoli sulla stampa locale e interrogazioni in Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale dichiara quanto segue

Data :

1 febbraio 2022

Municipium

Descrizione

Dal punto di vista edilizio, sono attualmente in corso accertamenti su strutture segnalate al Comune dal gestore come opere temporanee, rispetto alle quali si sta verificando l’effettiva temporaneità e l’idoneità per l’esercizio di attività rivolte a bambini di età prescolare e scolare. Proprio la presenza di un numero elevato di minori – circa 140 – all'interno di queste strutture ha reso necessari i controlli, effettuati inizialmente dalla Polizia locale, per verificare sia i titoli edilizi che l’adeguatezza delle stesse ai requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di servizi educativi.

Dai sopralluoghi effettuati insieme alla Commissione tecnica distrettuale e ad Ausl Romagna sono emersi elementi di possibile non idoneità e potenziale pericolosità delle strutture, motivo per il quale l’Amministrazione comunale ha intimato il divieto di prosecuzione dell'attività per la prima infanzia (1-3 anni) e del servizio di formazione/educazione all’aperto da 3 a 13 anni, entrambi esercitati senza alcuna richiesta di autorizzazione. L’ordinanza, in ogni caso, prevede un termine di 20 giorni (attualmente in scadenza) per dare la possibilità di presentare istanza di regolarizzazione e consentire alle famiglie associate di organizzarsi.

Il servizio educativo – impropriamente definito “scuola” da più parti – è presentato dai gestori come ispirato a principi quali l’educazione all’aperto, la promozione di discipline come inglese, musica, sport, arte e cura dell’orto, attività che in questo periodo storico sono molto richieste dalle famiglie e la cui validità non è oggetto dei provvedimenti adottati.

È bene precisare, tuttavia, che c’è una profonda differenza tra attività associative libere e servizi educativi per i quali sono previsti procedure di autorizzazione e controllo, come centri estivi, servizi per l’infanzia 0-3, scuole private, eccetera. Norme molto stringenti per garantire qualità educativa e sicurezza, in particolare negli ultimi anni di emergenza sanitaria, che hanno costretto le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a mettere in atto misure stringenti e gravose.

Da notare, infine, che per la fascia d’età 6-13 anni è previsto l’obbligo di istruzione, quindi la frequenza quotidiana delle attività dell’associazione è possibile solo con la fuoriuscita dal sistema scolastico, pubblico o privato che sia, tramite l’opzione esercitata dai genitori per l’educazione parentale o “homeschooling”. In altre parole, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie possono scegliere di educare i propri figli a casa con le modalità che ritengono più opportune: senza questa opzione saremmo di fronte all’evasione dell’obbligo previsto dall’articolo 34 della Costituzione.

Adottare l’“homeschooling”, quindi, non significa trasferire lo studente in un’altra scuola, ma toglierlo dal percorso scolastico, all’interno del quale però viene mantenuto il posto e l’assegnazione alla classe per un possibile rientro successivo, subordinato a un esame di verifica della preparazione raggiunta. Anche se per l’educazione parentale è possibile lo svolgimento in forma associata, senza limiti numerici, è necessario che almeno i requisiti strutturali (sicurezza, antincendio, eccetera) siano regolamentati e verificati.

Non possono esistere, in parallelo, un mondo in cui la sicurezza degli alunni viene – giustamente – al primo posto e uno in cui la si può rimandare a quando fa più comodo, non esercitando l’attività di controllo in capo all’Amministrazione comunale. Attività che, peraltro, gli uffici hanno svolto con equilibrio, attenzione e scrupolo, senza considerare che nel corso del tempo non erano mancate occasioni di interlocuzione tra l’Amministrazione stessa e i gestori del servizio.

Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 14:35

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