Descrizione
Aggiornamento del 10 luglio 2026
Con nota prot. n. 08/07/2026.0042993.U del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in ottemperanza al “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2022 e aggiornato per l’anno 2026 con DGR. n. 677 del 04/05/2026, è stata disposta la proroga della FASE DI ATTENZIONE per il RISCHIO INCENDI BOSCHIVI dal 13 luglio al 19 luglio 2026 compreso, con estensione a tutto il territorio regionale.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Aggiornamento del 6 luglio 2026
Con nota prot. n. 02/07/2026.0041453.U del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in ottemperanza al “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2022 e aggiornato per l’anno 2026 con DGR. n. 677 del 04/05/2026, è stata disposta la proroga della FASE DI ATTENZIONE per il RISCHIO INCENDI BOSCHIVI dal 6 luglio al 12 luglio 2026 compreso, con estensione a tutto il territorio regionale.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Avviso del 1° luglio 2026
La proroga della Fase di attenzione per il rischio incendi boschivi è prevista dall’1 luglio al 5 luglio 2026 compreso.
Durante questo periodo, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Per quanto riguarda la comunicazione di abbruciamenti controllati o altre attività con rischio di incendio boschivo è a disposizione una pagina internet con tutte le informazioni utili:
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/comunicare-un-abbruciamento-controllato
Per comunicare un'abbruciamento controllato o altre attività con rischio di incendio boschivo sono attivi il numero telefonico 800841051 e la mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it.
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Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026, 11:52